Ordinanza n.2 del 08/02/2010: divieto vendita bombolette spray

Ordinanza n.2 del 08/02/2010: divieto vendita bombolette spray

IL SINDACO

Considerato che con l’avvicinarsi del “CARNEVALE” si ripropone il problema dell’uso indiscriminato nonchè pericoloso, di materiali schiumogeni contenuti in bombolette spray;

Visto che l’uso di tali prodotti può mettere in serio pericolo i beni e la salute pubblica della cittadinanza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

FA’ DIVIETO

1 – Ai commercianti, operanti sul territorio comunale, di vendere con decorrenza odierna e fino al 16 febbraio bombolette spray ed altri oggetti che emanano schiuma,nebulizzata o vaporizzata .

2 – A tutti i cittadini di usare tali oggetti contro cose e/o persone.

Gli inadempienti saranno puniti a norma di legge.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito
istituzionale del Comune, trasmesso al Responsabile dei Settori Commercio e Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri e agli esercenti il commercio.

IL SINDACO
Giuseppe SCRIVANO

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