Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
E’ stato pubblicato il decreto concernente il “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” (G.U. del 27 aprile 2013, n. 98), destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere, così come per realizzare nuovi impianti sportivi.
Possono presentare progetti e domanda di accesso alla ripartizione del Fondo soggetti pubblici o enti che svolgono attività senza scopo di lucro e con finalità di promozione sportiva e di utilità sociale, tra cui associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I. (art. 2 del decreto).
La domanda completa della relativa documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, via della Stamperia n. 8 – 00184 Roma.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande complete della prescritta documentazione scade alle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (scadenza 11 giugno p.v.)
Verrà elaborata una graduatoria dei progetti presentati attribuendo un punteggio sulla base dei criteri e indicati all’articolo 5 del decreto (documentazione utile con riferimento ai criteri di valutazione è consultabile sul sito www.sportgoverno.it).
Il Fondo e’ destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.
Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell’importo di 18 milioni di euro:
– per importi fino ad euro 100.000 sarà pari al 100% del costo complessivo dell’intervento;
– per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potrà superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente euro 100.000;
– per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potrà superare la somma di euro 480.000 più il 30% della quota eccedente euro 600.000;
– per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potrà superare la somma di euro 600.000 più il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;
– per importi superiori ad euro 1.500.00 non potrà superare la somma di euro 700.000 più il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.
Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa.
I Soggetti beneficiari sono:
– soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attività senza scopo di lucro e con finalità di promozione sportiva e di utilità sociale, ed in particolare:
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.
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